Quali sono gli obblighi dell’imprenditore in stato di crisi

Il secondo comma dell’art. 2086 c.c. in vigore dal marzo 2019 e introdotto con il nuovo codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) prevede l’obbligo, in capo agli imprenditori, di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

La portata innovativa di tale norma non è di poco conto e un recente provvedimento del Tribunale di Milano (18 ottobre 2019) in un procedimento ex art. 2409 c.c. si annovera tra le prime applicazioni pratiche del succitato obbligo. I giudici hanno qualificato come violativa della disposizione in questione la condotta di un amministratore “che si limiti a verificare lo stato di crisi dell’impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i rimedi necessari per il superamento dello stesso”, poiché tale condotta è stata ritenuta “tale da compromettere in modo rilevante le prospettive di ordinata uscita dalla crisi”.

La sentenza è scaricabile al link