Riunioni di organi sociali da remoto in periodo d’urgenza

Alla luce della particolare situazione attuale, molte società si stanno interrogando su quali modalità adottare nel caso di svolgimento di assemblee o C.d.A.

A questo proposito la Massima n. 187 – 11 marzo 2020 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (qui), prevede che “L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione […] può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio [..]”.

È prassi costante prevedere clausole statutarie secondo cui le riunioni degli organi sociali sono valide se nel medesimo luogo si trovino il presidente e il soggetto verbalizzante. Con la massima in questione si chiarisce come tali clausole sarebbero “funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea”, ammettendo dunque lo svolgimento di riunioni assembleari con tutti partecipanti collegati in remoto.

Alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2020, secondo cui “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto […]” (articolo 1.q), quanto sopra sembra potersi ritenere valido anche per le riunioni di C.d.A.