L’elenco dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001 si allunga ancora!

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, è stato pubblicato il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 184 che recepisce la Direttiva UE 2019/713 avente ad oggetto la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Il citato provvedimento inserisce nel d.lgs. 231/2001 l’art. 25octies. 1 diretto a sanzionare l’ente nell’ipotesi in cui siano commessi nel suo interesse o vantaggio i delitti di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento (art. 493ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493quater c.p.), frode informatica aggravata se produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640ter co. 2 c.p.). Per tali fattispecie sono previste sia sanzioni interdittive sia sanzioni pecuniarie, la cui forbice varia in relazione alla gravità delle condotte.
Questa riforma impone alle società di valutare un eventuale aggiornamento del Modello 231, vagliando la messa a punto di strumenti idonei a impedire la commissione degli illeciti relativi alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.