Arbitrati – Invalidità di clausole

Il Tribunale di Milano (sent. 11 febbraio 2020, 1212) si è di recente pronunciato sulla invalidità e non operatività di una clausola compromissoria di uno statuto sociale che individuava quale soggetto deputato alla nomina di un arbitro un’entità non esistente. Il Tribunale, in sintesi:
(i) non ha ritenuto ammissibile una “lettura integrativa della clausola statutaria […] di per sé incompatibile con la natura propria delle clausole statutarie di società”;
(ii) ha affermato che le clausole compromissorie non sono “passibili di interpretazioni integrative qualora il loro oggetto non risulti sufficientemente determinato” poiché si tratta di clausole “recanti una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statale”. Un autorevole precedente è Cass. civ. sez. II, 12 settembre 2011, 18679 che si è pronunciata circa la nullità di una clausola arbitrale generica e indeterminata. Alla luce di quanto sopra è dunque importante che le clausole compromissorie, sia in statuto sia nei contratti, siano redatte in modo puntuale e non ambiguo (si veda ad esempio gli standard della Camera Arbitrale di Milano, qui).
La sentenza è pubblicata su Giurisprudenza delle imprese, qui.